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Quali sono i requisiti per beneficiare dell’Agevolazione acquisto prima casa?
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione comporta, infatti, una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell’IVA. Vediamo quali sono i requisiti necessari.
Chi acquista da un privato o da un’azienda che vende in esenzione IVA deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre l’imposta ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Qualora, invece, il venditore sia un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente deve versare l’IVA, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4%. Le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La ratio normativa legata all’agevolazione prima casa è senza dubbio quella di stimolare i trasferimenti nel mercato immobiliare. Negli ultimi anni il mercato immobiliare abitativo è relativamente fermo. Gli unici movimenti significativi si registrano soltanto sul mercato del nuovo. Per questo motivo l’Agevolazione Acquisto Prima Casa può essere un’opportunità da sfruttare.
In cosa consiste l’agevolazione per l’acquisto della prima casa?
L’agevolazione comporta una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell’IVA, dovute al momento dell’acquisto.
In particolare, le riduzioni delle imposte indirette sull’acquisto della prima casa sono le seguenti:
- L’imposta di registro, o in alternativa l’IVA vengono applicate in misura ridotta:
- 2% per l’imposta i registro e
- 4% per l’Iva;
- Le imposta ipotecaria sono dovute in misura fissa di € 50,00 ciascuna per gli atti soggetti ad imposta di registro. Mentre l’imposta è di € 200,00 per gli atti soggetti ad IVA.
Quali sono i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa?
Per poter beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’acquirente dell’immobile deve essere in possesso di alcuni requisiti, attestate con apposita dichiarazione da inserire nel rogito notarile di compravendita.
In particolare, l’acquirente dell’immobile dovrà dimostrare i seguenti aspetti:
- Presupposto negoziale dell’acquisto;
- Presupposto legato all’ubicazione dell’immobile;
- Non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;
- Avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si desidera acquistare l’immobile;
- Non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con agevolazioni o venderle entro 1 anno in caso di possesso;
- L’immobile acquistato non sia considerato di lusso cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Presupposto negoziale dell’acquisto
L’acquisto dell’immobile abitativo deve avvenire attraverso un atto negoziale tra più soggetti. In particolare deve trattarsi di:
- «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione»; nonché di
- «atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse»;
Tali atti possono essere indifferentemente stipulati mediante atti pubblici, atti giudiziari, scritture private autenticate o scritture private non autenticate presentate per la registrazione.
Presupposto inerente l’ubicazione dell’immobile
L’acquirente nel rogito notarile deve attestare che:
- L’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza. Oppure, se diverso, in Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano;
- Di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- Di non essere titolare anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.
Integrazioni notarili e perdita dell’agevolazione
Il presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione è la presenza nel rogito nell’atto notarile.
Qualora, per errore sono state omesse, nel rogito notarile le dichiarazioni sopra indicate si può rimediare mediante atto integrativo.
Si tratta di un successivo atto notarile in cui deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’agevolazione acquisto prima casa.
Immobili ammessi all’agevolazione acquisto prima casa
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Dal sito Fiscomania.com
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