
Condizione sospensiva non avverata: nessuna provvigione per il mediatore
La Cassazione censura il comportamento degli Agenti Immobiliari.
Nel caso in cui l’efficacia del contratto sia subordinato al verificarsi di una determinata condizione il diritto al compenso per il mediatore sorgerà solo nel momento in cui tale condizione si sarà realizzata.
Negli ultimi giorni ci sono arrivate alcune segnalazioni su un’Agenzia di Belluno che presenta ai clienti venditori proposte d’acquisto vincolate all’ottenimento del mutuo, da parte dell’acquirente, pretendendo comunque il pagamento immediato della mediazione, in caso di accettazione.
Per quanto ci riguarda non c’è nulla di meno etico, da parte di questi “colleghi”, nel pretendere un pagamento non dovuto.
Meglio farebbero, come prevedono i contratti RE/MAX che usiamo nelle nostre Agenzie, a rimandare il pagamento al momento della comunicazione della banca dell’avvenuta delibera positiva del mutuo o, meglio ancora, al momento del rogito notarile.
E’ chiaro che la proposta vincolata all’ottenimento del mutuo, se fatta a sproposito, potrebbe essere controproducente per l’Agente Immobiliare, ma è anche vero che se il professionista ha effettuato una corretta prequalifica degli acquirenti si giungerà senza problemi alla firme dell’atto notarile definitivo, con buona pace di tutte le parti in causa. Agenzia immobiliare compresa.
Una recente sentenza della Cassazione ha comunque risolto il problema in relazione a un contratto di affitto sottoposto a condizione sospensiva, rappresentata dal rilascio delle licenze per lo svolgimento dell’attività di pub, poi non verificatasi, e il diritto ad ottenere la provvigione per l’attività di mediazione svolta dai titolari dell’Agenzia Immobiliare.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, il conduttore ha chiesto al Tribunale di poter essere tutelato per poter riavere la provvigione corrisposta ai due agenti immobiliari, nonché dell’importo che aveva consegnato come deposito cauzionale ai mediatori stessi e che questi avevano consegnato al locatore.
La domanda era stata respinta in primo grado ma la Corte di Appello aveva condannato i due mediatori alla restituzione della provvigione, confermando però che gli stessi non avevano alcun obbligo di restituzione del deposito cauzionale poiché tale richiesta, al più, poteva essere avanzata nei confronti del solo locatore.
La Corte di Cassazione ha ribadito che nonostante il contratto di affitto si fosse perfezionato già con la conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’offerente, era lampante l’insussistenza del diritto al compenso, da parte dei due mediatori, in applicazione dell’art. 1757, comma 1, c.c.., norma che subordina il diritto al compenso al verificarsi della condizione.
Il contratto condizionato, infatti, una volta concluso è senz’altro valido fra le parti, ma inizia a produrre effetti solo al momento dell’avveramento della condizione, con la conseguenza che il mancato avveramento farà sorgere l’obbligo alla restituzione delle somme ricevute (anche dell’eventuale pagamento della mediazione, pertanto non dovuta).
Cass. Civ, sez. II, 25 luglio 2019, n. 20192
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